SFDR 2.0: Come cambieranno gli investimenti sostenibili in Europa?

Elise Beaufils - Deputy Head of Sustainability Research
Elise Beaufils
Deputy Head of Sustainability Research
Marta Pernich  - Head of Sustainability Integration
Marta Pernich
Head of Sustainability Integration
Rebecca Slade  - Sustainability Regulatory Specialist
Rebecca Slade
Sustainability Regulatory Specialist
SFDR 2.0: Come cambieranno gli investimenti sostenibili in Europa?

punti salienti.

  • Le proposte di revisione della SFDR puntano a semplificare le regole di trasparenza per i prodotti finanziari sostenibili
  • Apprezziamo il passaggio a un sistema di categorizzazione con criteri minimi comuni e indicazioni chiare sugli investimenti ammissibili
  • Sarà fondamentale garantire coerenza tra i diversi regolamenti UE per un’implementazione efficace.

A quasi sei anni dall’introduzione del Regolamento sulla finanza sostenibile, il 20 novembre 2025 la Commissione europea ha presentato la tanto attesa proposta di revisione (SFDR 2.0). Le modifiche puntano a semplificare le regole di trasparenza per i prodotti finanziari sostenibili e a introdurre requisiti minimi per migliorarne la comparabilità, mantenendo al centro la tutela degli investitori.

Meno informativa, più evidenze

La SFDR è stata concepita come un sistema di trasparenza per guidare gli investitori verso investimenti realmente sostenibili e tutelarli dal greenwashing, garantendo che le dichiarazioni sulla sostenibilità fossero supportate da informazioni chiare e comparabili.

Nella pratica, però, ha introdotto regole complesse e poco definite, che hanno portato a interpretazioni diverse tra gli operatori e non hanno garantito la comparabilità, soprattutto per gli investitori retail.

La proposta della Commissione per la SFDR 2.0 rappresenta un cambio di approccio: introduce un sistema di categorizzazione basato su criteri minimi comuni e linee guida chiare sugli investimenti ammessi per ogni categoria.

Come nella versione precedente, i fondi potranno auto-categorizzarsi e auto-certificarsi, sotto la supervisione delle autorità nazionali, una differenza importante rispetto al sistema di etichettatura previsto dal SDR (Sustainability Disclosure Requirement) nel Regno Unito.

In sintesi, la proposta semplifica e riduce gli obblighi di informativa, rafforzando al tempo stesso i requisiti basati su evidenze per rendere più credibili le dichiarazioni di sostenibilità.

La nostra view

La proposta di Livello 1 appena pubblicata dovrà ancora seguire l’iter legislativo ordinario, che potrebbe introdurre modifiche significative, e sarà accompagnata da una revisione delle misure di Livello 2 che definiscono l’applicazione della SFDR.

Di seguito le nostre prime valutazioni sulla proposta attuale.

Per leggere il riepilogo della proposta, clicca sul pulsante alla fine di ogni sezione.

Categorie di prodotto e criteri sottostanti

L’introduzione della categoria di transizione (Articolo 7) è un’aggiunta molto importante. Apprezziamo questa novità, che riflette le attuali tendenze di mercato negli investimenti per la transizione sostenibile e la nostra stessa convinzione come azienda. Tra i tipi di investimento ammissibili indicati nella proposta, sosteniamo in particolare l’enfasi sul termine “credibile”, con un approccio basato su evidenze, così come il riferimento esplicito a un “obiettivo di transizione credibile definito a livello di portafoglio”.

I requisiti più rigorosi per la categoria ESG di base (Articolo 8) sono positivi. Questa categoria include prodotti che integrano diversi approcci di investimento ESG. Accogliamo con favore requisiti di qualificazione più stringenti e ci aspettiamo che le misure di Livello 2 forniscano indicazioni più chiare sull’applicazione di alcuni criteri e sulla prevenzione di un’opzione “onnicomprensiva” per gli investimenti ammissibili, che resta per noi una preoccupazione.

Le esclusioni obbligatorie forniscono un insieme minimo di requisiti che aumentano la comparabilità, ma potrebbero creare problemi per i settori intrinsecamente ad alte emissioni. La scelta di introdurre esclusioni di base comuni alle categorie è un passo positivo, poiché garantisce requisiti minimi chiari e comparabili. La proposta è più ambiziosa rispetto alla bozza iniziale trapelata, aggiungendo l’esclusione delle aziende coinvolte nel carbone termico senza piani credibili di phase-out e delle aziende impegnate nell’espansione delle attività legate ai combustibili fossili all’interno della categoria di transizione.

Ad oggi, l’applicazione pratica di questa esclusione potrebbe portare ad una esclusione generalizzata del settore energetico, senza distinguere tra sotto-settori come petrolio e gas. Crediamo fermamente che la transizione verso un’economia decarbonizzata debba coinvolgere tutti i settori, inclusi quelli ad alte emissioni. Riteniamo necessario un approccio orientato al futuro, basato su dati credibili e verificabili, piuttosto che su esclusioni generalizzate, per contribuire a una reale decarbonizzazione dell’economi

Tre nuove categorie sostituiranno le attuali classificazioni basate sugli articoli 6, 8 e 9:

Categoria Transizione (Articolo 7)

Prodotti pensati per allocare capitale a società e/o progetti che non sono ancora pienamente sostenibili, ma che seguono un percorso credibile verso la sostenibilità, oppure investimenti che contribuiscono a migliorare la transizione sostenibile. La categoria Transizione può riferirsi sia a obiettivi ambientali che sociali.

Categoria ESG di base (Articolo 8)

Prodotti che integrano diversi approcci di investimento ESG, ma non soddisfano i criteri specifici richiesti per essere classificati come sostenibili o di transizione. Esempi possono includere strategie che privilegiano i migliori performer su metriche ESG selezionate.

Categoria Sostenibile (Articolo 9)

Prodotti che contribuiscono a obiettivi di sostenibilità, come target climatici, ambientali o sociali. Questa categoria comprende investimenti in società o progetti che già rispettano standard elevati di sostenibilità.

Articolo 6a per prodotti non categorizzati

Si tratta di prodotti in cui le informazioni sugli aspetti di sostenibilità sono accessorie per natura e sono soggetti a regole di marketing rigorose.

Soglia minima di allineamento. Almeno il 70% degli investimenti deve essere allineato all’obiettivo dichiarato in base alla categoria del prodotto (oppure il 15% di allineamento alla Tassonomia UE per i fondi focalizzati sull’ambiente).

Esclusioni obbligatorie. È richiesta una lista di esclusioni specifiche per categoria, basata sui benchmark Climate Transition (CTB) e Paris Aligned (PAB).

Per tutte e tre le categorie, le esclusioni riguardano:

  • Armi controverse: vengono escluse le aziende coinvolte nella produzione o attività correlate
  • Tabacco: vengono escluse le aziende che coltivano o producono tabacco
  • Violazioni UNGC/OECD: vengono escluse le aziende che violano i principi del Global Compact ONU o le Linee guida OCSE per le imprese multinazionali
  • Carbone: vengono escluse le aziende che ricavano ≥1% dei ricavi da esplorazione, estrazione, distribuzione o raffinazione di carbone duro e lignite

Categoria Transizione – ulteriori esclusioni:

  • Tutte le aziende che:
    (i) sviluppano nuovi progetti per esplorazione, estrazione, distribuzione o raffinazione di carbone duro, lignite, petrolio o gas; oppure
    (ii) sviluppano nuovi progetti, o non hanno un piano credibile di phase-out da tali attività, per la produzione di energia

Categoria Sostenibile – ulteriori esclusioni:

  • Tutte le aziende che:
    (i) sviluppano nuovi progetti per esplorazione, estrazione, distribuzione o raffinazione di carbone duro, lignite, petrolio o gas; oppure
    (ii) sviluppano nuovi progetti, o non hanno un piano di phase-out da tali attività, per la produzione di energia
  • Investimenti in combustibili fossili con ricavi:
    • ≥1% da carbone/lignite
    • ≥10% da petrolio
    • ≥50% da gas
  • Generazione di elettricità: ≥50% dei ricavi da produzione con intensità GHG >100g CO₂e/kWh

Tipologie di investimento ammissibili: Una lista prescritta di tipologie di investimento per garantire chiarezza e integrità nella classificazione dei prodotti.

L’inclusione della dimensione di impatto rappresenta un passo positivo, ma richiede maggiore chiarezza. Sebbene l’impatto sia un elemento benvenuto, la sua presentazione come semplice componente aggiuntiva di disclosure rischia di limitarne il riconoscimento e la trasparenza delle strategie dedicate. Riteniamo necessario introdurre presìdi più rigorosi per definire in modo inequivocabile cosa possa essere qualificato come prodotto ad impatto.

Sebbene il nuovo framework non preveda una categoria dedicata all’impact investing, viene definito e riconosciuto il concetto di ‘prodotto finanziario sostenibile con impatto’ all’interno delle categorie di transizione e sostenibile, con un livello integrativo di requisiti. Si applicheranno specifici obblighi di disclosure e regole di denominazione relativi all’impatto.

L’introduzione di una soglia quantitativa del 70% rappresenta un passo significativo verso una maggiore comparabilità tra i gestori, in linea con le normative di Regno Unito e Svizzera. Tuttavia, sarà essenziale garantire trasparenza sulle modalità di calcolo di tale proporzione, per offrire agli investitori finali informazioni affidabili e confrontabili.Accogliamo con favore l’obiettivo della Commissione di integrare la Tassonomia UE, pur rilevando che è attualmente oggetto di revisione nell’ambito del pacchetto Omnibus volto a semplificare gli obblighi di disclosure. Rimane aperta la questione su quante strategie di mercato quotato potranno effettivamente sfruttare l’opzione di allineamento alla tassonomia al 15%, in alternativa alla soglia del 70%.

La sostenibilità come obiettivo di investimento necessita ancora di una definizione chiara. Con la rimozione della precedente definizione di ‘investimento sostenibile’, le nuove categorie di transizione e sostenibilità si basano principalmente sul concetto di contributo per delineare i propri obiettivi. Crediamo che per garantire coerenza e integrità tra i prodotti, è fondamentale disporre di un framework solido e credibile che valuti tale contributo, integrato da un’analisi olistica dell’investimento, volta a considerare potenziali impatti negativi e il rispetto dei principi di buona governance.

La definizione di ‘investimento sostenibile’ è stata rimossa nel framework rivisto. Tuttavia, i concetti sottostanti (ossia contributo, principio di non arrecare danno significativo - Do No Significant Harm o DNSH - e buona governance), seppur semplificati, restano incorporati nel regolamento attraverso requisiti prescritti per ciascuna categoria di prodotto.

La semplificazione del principio ‘do no significant harm’ introduce maggiore flessibilità. I nuovi requisiti mirano a garantire l’assenza di danni attraverso un set minimo di esclusioni, mantenendo l’obbligo di divulgare gli impatti negativi principali (PAI) a livello di prodotto, seppur in forma semplificata. La possibilità di utilizzare i PAI esistenti, scegliere indicatori alternativi o ricorrere a valutazioni qualitative quando più pertinenti è un elemento positivo: favorisce la comparabilità e, al tempo stesso, permette di concentrarsi su ciò che conta davvero per la strategia di investimento.

Il concetto di DNSH è stato semplificato nel framework rivisto attraverso l’applicazione di un set comune di esclusioni minime. Si rimanda all’elenco delle esclusioni nel pulsante sopra.
Per i prodotti appartenenti alle categorie Articolo 7 (transizione) e Articolo 9 (sostenibile), queste esclusioni sono integrate dall’utilizzo degli indicatori PAI.

La semplificazione dei requisiti di disclosure rappresenta un miglioramento significativo. La disclosure annuale dei PAI a livello di entità non garantiva comparabilità e offriva un valore limitato agli investitori finali, pur generando complessità operative rilevanti: la sua eliminazione è quindi positiva. Le disclosure semplificate a livello di prodotto contribuiranno a ridurre i costi nel lungo periodo, anche se l’impatto operativo iniziale richiede che gli atti di esecuzione vengano pubblicati rapidamente. È essenziale che il testo della proposta di Livello 2 sia disponibile senza ritardi, per consentire agli operatori di pianificare e gestire i cambiamenti in modo efficace.

Il framework rivisto elimina l’obbligo di disclosure dei principali impatti negativi (PAI) a livello di entità. Inoltre, le disclosure a livello di prodotto sono state ridotte, abbreviate e semplificate grazie all’introduzione delle categorie di prodotto.

La coerenza con le altre normative europee sarà cruciale. Sebbene consulenti finanziari e gestori di portafoglio siano stati esclusi dall’ambito di SFDR 2.0, restano comunque soggetti a MiFID II, ad esempio per la raccolta delle preferenze di sostenibilità dei clienti. Per assicurare un’implementazione efficace, sarà necessario allineare ambiti e requisiti delle diverse normative sulla finanza sostenibile e coordinarne l’entrata in vigore in tempi coerenti.

Un percorso in evoluzione

Il prossimo passo sarà la pubblicazione da parte della Commissione UE delle regole operative e tecniche che daranno attuazione al regolamento rivisto.

Con le discussioni ancora in corso tra Commissione, Parlamento e Consiglio, il testo definitivo di SFDR 2.0 è atteso entro fine 2026, mentre la sua applicazione più realistica è prevista per la fine del 2028.

Lombard Odier Investment Managers continuerà a seguire da vicino l’evoluzione della normativa sulla finanza sostenibile, monitorando attentamente ogni sviluppo.

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