la nostra posizione in riferimento al regolamento europeo SFDR.

 

Il regolamento relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR) è una normativa europea che mira a migliorare la trasparenza nel mercato dei prodotti di investimento sostenibili. Si concentra sulle dichiarazioni di sostenibilità fatte dagli operatori dei mercati finanziari e impone requisiti completi di divulgazione della sostenibilità per quanto riguarda i parametri ambientali, sociali e di governance, a livello sia di entità sia di prodotto. 

Le principali disposizioni dell’SFDR, chiamata anche SFDR livello 1, sono entrate in vigore il 10 marzo 2021. Il 6 aprile 2022, la Commissione europea ha integrato le misure di livello 1 pubblicando le norme tecniche di regolamentazione (NTR) di livello 2 dell’SFDR. Queste NTR sono entrate in vigore il 1° gennaio 2023.

La forte convinzione che guida i nostri investimenti è che la sostenibilità sia un importante fattore di rischio e rendimento nella transizione dell’economia verso un modello CLIC®. Offriamo un’ampia gamma di strategie sostenibili focalizzando l’attenzione su aree quali clima, natura, decarbonizzazione e sistemi alimentari.

 

criteri di classificazione

L’SFDR prevede che i gestori patrimoniali comunichino il livello di integrazione del principio di sostenibilità nelle proprie strategie di investimento. I gestori patrimoniali devono inoltre classificare i propri fondi in base a tre categorie, in funzione del livello di integrazione e degli obiettivi perseguiti. La definizione di queste categorie è la seguente.

SFDR-article6.png Articolo 6. Il prodotto finanziario non ha un obiettivo sostenibile né caratteristiche ambientali o sociali. Deve tuttavia descrivere la sua integrazione dei rischi di sostenibilità.
Art8.png Articolo 8. Il prodotto finanziario promuove, tra le altre, caratteristiche ambientali o sociali o una combinazione di esse. Oltre a promuovere caratteristiche ambientali e/o sociali, il prodotto finanziario può anche impegnarsi a raggiungere una percentuale minima di investimenti sostenibili (denominato articolo 8 prodotto con impegno minimo di investimenti sostenibili). 
art9.png Articolo 9. Il prodotto finanziario ha come obiettivo un investimento sostenibile.

 

Articolo SFDR:

6

8

8 con IS
min

9

Fornisce informazioni sull’integrazione dei rischi di sostenibilità

Promuove caratteristiche ambientali o sociali

 

 

Presenta una proporzione minima di investimenti sostenibili

 

 

Sì (% da definirsi a cura del gestore patrimoniale) 

100%*

Ha un obiettivo di investimento sostenibile

 

 

 

*Disponibilità liquide ed equivalenti escluse.